L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della S.r.l. fallita.

Non è inusuale che un socio promuova un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati al patrimonio sociale per l’inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.

Tuttavia, nell’esercitare l’azione ex art. 2476, comma 3 c.c. il socio opera come sostituto processuale della società in quanto fa valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui.

Ebbene, in caso di sopravvenuto fallimento della società, come ricordato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20180/2022, dato che la legge una volta aperta la procedura concorsuale conferisce esclusiva legittimità attiva agli organi della procedura, il soggetto legittimato all’esercizio dell’azione nei confronti degli amministratori e liquidatori della società fallita è il curatore, pertanto, spetterà a questi proseguire il giudizio.



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