Se la notizia non ha più utilità pubblica l’URL va rimosso
- 28 Febbraio 2023
- Posted by: Erika Conforti
- Categoria: News
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 10 dell’11 gennaio 2023 è intervenuto nuovamente nei confronti di Google LLC, ingiungendo alla società di rimuovere gli URL contenenti risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato relativi a contenuti di tipo giornalistico, non aventi più utilità pubblica.
Il bilanciamento tra il diritto del singolo e il diritto della collettività.
Il diritto all’oblio fa parte dei diritti della personalità, diritti inviolabili, indisponibili, imprescrittibili, spettanti all’essere umano in quanto tale ed occorre che questo venga bilanciato con il diritto di cronaca e di informazione. Il diritto ad essere dimenticati, disciplinato all’art. 17 del Regolamento si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata.
In ragione del bilanciamento di questi interessi l’Autorità ha quindi ritenuto prevalente il diritto alla cancellazione esercitato dal ricorrente, in considerazione del fatto che lo stesso non ricopre alcun ruolo pubblico.
I rilievi del Garante per la protezione dei dati personali
Gli URL contestati rendevano reperibili articoli di cronaca riguardanti vicende giudiziarie risalenti al 2011 e 2012, corredati da fotografie e video, ritenuti dall’Autorità particolarmente pregiudizievoli dell’immagine del soggetto coinvolto. Vicende per le quali questi era poi stato anche condannato.
Segnatamente, i contenuti audiovisivi e fotografici “per le caratteristiche dell’inquadratura che per l’avvenuto utilizzo di esse nel corso di una conferenza stampa effettuata dalle forze dell’ordine come risultante da un’immagine contenuta in alcuni degli articoli, sembrano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque alla titolarità (o al possesso) delle forze dell’ordine la cui diffusione, da parte di tali organi, può avvenire solo per il perseguimento di specifiche finalità di giustizia e polizia.”.
La diffusione delle immagini e la la reperibilità degli URL collegati ai contenuti editoriali creavano una cassa di risonanza, pregiudizievole dei diritti dell’interessato.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto accoglibile la richiesta avanzata dall’interessato considerando altresì l’assenza dell’utilità pubblica degli articoli rispetto a vicende ormai concluse.