Curiosità
- 20 Giugno 2024
- Posted by: Erika Conforti
- Categoria: News
Regolamento dell’Unione Europea 2024/1143: La Riforma sulla Tutela delle Indicazioni Geografiche nell’Unione Europea
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il nuovo Regolamento (UE) 2024/1143 sulla tutela delle indicazioni geografiche all’interno dell’Unione Europea, pubblicato in data 23 aprile 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Il testo interviene su alcuni aspetti meritevoli di attenzione in materia di tutela del mercato agroalimentare riunendo per la prima volta in un unico documento le norme sulle Indicazioni Geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura le cui caratteristiche, proprietà o apprezzamento hanno uno stretto legame con il loro luogo di produzione, finora suddivise in tre regolamenti distinti.
Come noto, le Indicazioni Geografiche sono un tema strettamente legato alla salvaguardia del Made in Italy e delle eccellenze enogastronomiche italiane e comprendono:
– DOP – Denominazione di origine protetta (prodotti alimentari e vini)
– IGP – Indicazione geografica protetta (prodotti alimentari e vini)
– IG – Indicazione geografica (bevande spiritose).
Lo scopo della riforma è garantire un’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale delle imprese e dei produttori, nonché di garantire controlli, tutela e immissione sul mercato efficaci in tutta l’Unione Europea, anche nel commercio elettronico, con un occhio di riguardo alla tutela dei consumatori. Su quest’ultimo punto, l’Art. 28 del Regolamento interviene in materia di tutela dei consumatori, vietando espressamente la registrazione di termini generici quali indicazioni geografiche; il loro uso infatti può confondere il consumatore influenzandone le scelte di acquisto.
Vista poi la pratica sempre più diffusa di impiegare prodotti DOP e IGP come ingredienti all’interno di prodotti trasformati, il Regolamento (UE) 2024/1143 introduce un’ulteriore tutela specifica. L’indicazione geografica potrà essere utilizzata nella denominazione, nell’etichettatura o nel materiale pubblicitario del prodotto i questioni solo se: (a) il prodotto trasformato non contenga nessun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dall’indicazione geografica; (b) l’ingrediente designato dall’indicazione geografica sia utilizzato in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e (c) la percentuale dell’ingrediente designato dall’indicazione geografica nel prodotto trasformato sia indicata nell’etichetta.