Approfondimento

Approfondimento

La consultazione dei libri sociali: un diritto innegabile del socio di società a responsabilità limitata

È cosa comune che nelle società a responsabilità limitata, eventualmente anche dopo anni di rapporti sereni fra i soci, si possano creare problemi di gestione e di controllo.

Non altrettanto nota è la possibilità, per i soci, di avere accesso ai libri e ai documenti sociali a semplice richiesta, ivi compresi scritture contabili ed estratti conto.

A ben vedere, si tratta di un vero e proprio diritto del socio, che può essere tutelato in giudizio per il tramite di un ricorso cautelare ex art. 2476 co. 2 c.c. e 700 c.p.c.

L’elaborazione giurisprudenziale riporta che la richiesta di un Socio non amministratore volta all’accesso dei documenti sociali si debba basare in concreto sui seguenti elementi:

  • fumus boni iuris: Il presupposto del fumus boni iuris e, quindi, nella c.d. “apparenza del buon diritto” consiste in questi casi nel mero possesso della carica di socio non amministratore da parte del richiedente e nella violazione da parte dell’amministratore del dovere di cui all’art. 2476 c.c.;
  • il periculum in mora: con riferimento al periculum in mora e quindi delc.d. “pericolo nel ritardo”, i Giudici di merito hanno affermato che esso è in re ipsa trovando fondamento “dalla assenza di trasparenza insita nel diniego di visione degli atti sociali può direttamente dedursi il rischio di alterazione, sottrazione ovvero distruzione nelle more della consegna” (Tribunale di Milano, sez. impresa, 26 settembre 2016);
  • la strumentalità: detto requisito, tipico delle misure cautelari, è attenuato nelle ipotesi di ricorso ex art. 700 c.p.c., dato che il provvedimento del Giudice ha natura definitiva; sarà dunque sufficiente allegare il conclamato diritto di visione dei documenti sociali;
  • la residualità: da ultimo, è necessario sottolineare nel proprio ricorso che quanto esperito è l’unico strumento utile per la tutela del diritto del socio.

Nelle ipotesi di grave e conclamata urgenza, potrà essere richiesta l’emissione del provvedimento inaudita altera parte e quindi senza un contraddittorio con la società, nella persona del suo amministratore.

Vi è da dire che è in realtà più comune che il giudice, esaminato il ricorso, conceda un breve termine per l’eventuale deposito di memorie da parte della società fissando contestualmente udienza di discussione.

All’esito dell’udienza, il giudice, entro pochi giorni, emette ordinanza di accoglimento, ove vengono elencati i documenti cui dovrà essere concesso l’accesso e la consultazione.

Il giudice, inoltre, potrà condannare la società inadempiente al pagamento di una sanzione per ogni giorno di ritardo per la consegna dei documenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 614-bis c.p.c.

In conclusione, il diritto di accesso ai libri e ai documenti sociali è particolarmente tutelato dal nostro ordinamento, ed è un primo passo per l’accertamento della responsabilità dell’amministratore per una gestione non corretta della società.



Lascia un commento