Il diritto di sapere a chi vengono comunicati i nostri dati.

La risposta affermativa arriva dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con la sentenza nella causa C-154/21 ha chiarito la questione interpretativa del GDPR a seguito di una controversia sorta tra un cittadino austriaco e la Österreichische Post, il principale operatore postale in Austria..  

Il cittadino, vistosi negare dalla società l’accesso ai nominativi dei soggetti destinatari dei suoi dati, l’aveva convenuta in giudizio. La questione, rimessa poi alla Corte di giustizia ruotava attorno alla sussistenza di un obbligo da parte del titolare del trattamento di comunicare all’interessato chi siano i soggetti destinatari dei propri dati.

Sussiste o meno il diritto dell’interessato a conoscere i soggetti destinatari del trattamento dei propri dati?

Sul punto, la Corte ha confermato l’esistenza dell’obbligo in capo al titolare del trattamento di fornire dietro richiesta da parte dell’interessato, l’identità dei destinatari dei propri dati. Il diritto all’accesso a queste informazioni è infatti prodromico all’esercizio degli altri diritti garantiti dal GDPR quali il diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»), il diritto di rettifica, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di opposizione al trattamento.


Risposte generiche, quali quelle rilasciate dalla Società titolare del trattamento, limitate unicamente ad un elenco di categorie di destinatari, sono infatti consentite solo quando non sia ancora possibile identificare tali soggetti ovvero qualora la richiesta risulti manifestamente infondata o eccessiva.



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