Curiosità
- 28 Aprile 2024
- Posted by: Daniela Ghidelli
- Categoria: News
Animali da Compagnia e Codice del Consumo
All’acquisto di animali da compagnia si applica il Codice del Consumo.
Sembra davvero strano, ma è così: l’acquisto di un animale da compagnia da un venditore professionista come un negozio di animali o un allevamento è regolato dal D.Lgs. n. 206/2005, meglio noto come Codice del Consumo.
Ciò comporta chiaramente delle implicazioni giuridiche, tra cui il fatto che il venditore, ai sensi dell’art. 128 di tale Codice, è chiamato a rispondere per qualsiasi “difetto di conformità” che si manifesti entro due anni dalla consegna, mentre il padrone-consumatore ha due mesi di tempo per invocare la garanzia in caso di scoperta di eventuali “difetti”. Inoltre, nel caso in cui l’acquirente non avesse acquistato l’animale in un normale negozio, ma a distanza, ad esempio in Internet, allo stesso acquirente viene riconosciuto il diritto di recesso entro i primi 14 giorni dall’acquisto, con conseguente diritto di restituzione dell’animale.
Seppure sia evidente come le norme sopra richiamate spesso stridano con il particolare caso di cui si parla (basti sul punto solo pensare ad alcuni rimedi giuridici previsti come il “ripristino della conformità del bene” a norma dell’art. 135-bis) e mal si attaglino allo stesso, è inevitabile dover specificare come, quantomeno allo stato attuale del nostro ordinamento, gli animali rientrino nel concetto più generale di “beni”, quali sostanze che possono formare oggetto di diritti.
Del resto, anche lo stesso Codice civile disciplina la compravendita di animali stabilendo che in tale caso la garanzia per vizi è regolata da leggi speciali, tra cui appunto anche il Codice del Consumo, dagli usi locali, oppure, in via residuale, dalle norme generali applicabili al contratto di vendita.
In caso di acquisto di un animale, il nostro ordinamento tutela quindi la sua corrispondenza alla descrizione e alle qualità di cui al contratto o comunque rilevabili da un esemplare tipo che, ad esempio, sia stato presentato all’acquirente prima dell’acquisto, il possesso di caratteristiche solitamente presenti in un esemplare dello stesso tipo e che l’acquirente può ragionevolmente aspettarsi, nonché l’idoneità all’uso per il quale normalmente si impiegano altri esemplari dello stesso tipo.
Sicuramente, nel prossimo futuro, un cambiamento radicale potrebbe essere portato dal disegno di legge, attualmente fermo in Parlamento, che prevede l’istituzione di un vero e proprio codice per la tutela degli animali d’affezione, con il riconoscimento, in capo ad essi, dello status di esseri senzienti e, quindi, con l’introduzione di norme più rispettose della loro natura anche in caso di compravendita, come già avvenuto con l’introduzione, in ambito penale, del divieto di uccisione e maltrattamento, sanzionati dagli articoli 544-bis e ter del Codice penale.